Il ddl 840/2018, meglio conosciuto come decreto-legge su immigrazione e sicurezza, è diventato legge, dopo l’approvazione alla Camera.
Come associazione che si occupa di persone in condizioni di svantaggio economico e sociale, di donne vittime di violenza, e anche di accoglienza – seppur di ‘terzo livello’, cioè rivolta a chi vive in Italia da alcuni anni e che sosteniamo nel lungo processo di integrazione – , ci siamo sentiti chiamati a informarci riguardo a questa che potremmo definire, per una serie di ragioni, un’anomalia legislativa.
Lo abbiamo fatto organizzando un incontro pubblico informativo e formativo, in collaborazione con l’impresa sociale Xenia, che da due anni accoglie richiedenti asilo e con la quale condividiamo i nostri spazi di lavoro.
L’incontro si è tenuto venerdì 30 novembre, ad appena tre giorni dalla conversione in legge del decreto dello scorso 27 novembre, e con noi c’erano le avvocate Barbara Cattelan ed Enrica Origlia, socie ASGI, e l’assessora regionale alle Pari Opportunità e all’Immigrazione Monica Cerutti, con l’intento di informare operatori dell’accoglienza e cittadini sulla nuova legge in materia di immigrazione e sicurezza, ma anche di affiancare a ciò un punto di vista politico sulla questione, che potesse prendere le distanze da un pensiero che non si può altro che definire razzista e che denota una profonda crisi di valori, politica e sociale.
Uno dei punti più controversi definiti dal decreto legge è sicuramente l’abrogazione della protezione per motivi umanitari. Riconosciuta nel Testo Unico sull’Immigrazione, anche la Corte di Cassazione si era espressa a suo favore, indicandola tra i tre tipi di protezione internazionale.
Riportiamo quanto scritto da Annalisa Camilli su Internazionale, a proposito di dati: ‘Nel 2017 in Italia sono state presentate 130mila domande di protezione internazionale: il 52 per cento delle richieste è stato respinto, nel 25 per cento dei casi è stata concessa la protezione umanitaria, all’8 per cento delle persone è stato riconosciuto lo status di rifugiato, un altro 8 per cento ha ottenuto la protezione sussidiaria, il restante 7 per cento ha ottenuto altri tipi di protezione’.
In Piemonte, ad oggi, si contano 1.986 posti SPRAR, sensibilmente aumentati rispetto al 2017, e oltre 13 mila migranti accolti nei CAS.
La Regione nei mesi scorsi si è mossa per istituire un tavolo permanente per monitorare l’evoluzione della situazione relativa all’accoglienza in Piemonte.
“Il decreto – ha ricordato Cerutti – prevede una riforma che di fatto smantella gli Sprar per come li conosciamo adesso, perché non contempla più la possibilità di offrire ospitalità ai richiedenti asilo o a chi aveva ottenuto il permesso umanitario. D’ora in poi vi potranno essere ospitati solo i rifugiati e i minori non accompagnati. Secondo i nostri dati, solo in Piemonte ci sono oggi almeno 5.000 persone che rischiano di diventare irregolari tra quelle accolte in questo momento nei Centri di accoglienza straordinaria. Alcuni di loro rischiano di finire per giunta con l’essere arruolati dalla criminalità organizzata”.
A fronte di una diminuzione degli sbarchi in Italia – da una media di centomila migranti all’anno dal 2014, a tredici mila nei primi mesi del 2018 -, e di una diminuzione anche delle richieste di asilo, il governo ha proposto e poi approvato un decreto per quella che definisce nel testo ‘la necessità e urgenza di prevedere misure volte a individuare i casi in cui sono rilasciati speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario’.
L’abrogazione della protezione umanitaria, in sostanza, viene solo in minima parte sostituita con permessi di soggiorno, assolutamente non comprensivi di tutti i casi specifici presi in considerazione nella protezione umanitaria, che possono essere declinati secondo tre tipologie: per cure mediche, per calamità e per atti di valore civile. I primi due erano già contenuti nel T.U.I. Le cure mediche devono essere documentabili immediatamente al momento della richiesta di asilo, il permesso è rinnovabile per un anno ma non è ben chiaro se sia convertibile in permesso per lavoro; sulla calamità il decreto è piuttosto vago: non si fa esplicito riferimento a calamità naturali, ma possiamo ipotizzare, come ha sostenuto Origlia, che siano comprese anche epidemie e guerre; ha una durata di 6 mesi rinnovabili fino ad un anno e non può essere convertito in lavoro. E se la calamità fosse permanente, come ha suggerito Origlia, per esempio una siccità cronica che ha colpito il paese di origine del richiedente, rientrerebbe in questo permesso, che invece fa riferimento a situazioni di disagio temporaneo?
Anche gli atti di valore civile fanno riferimento ad una legge del ‘58, che prevedeva ricompense per chi si fosse distinto in atti di eccezionale coraggio: è l’unico tra i permessi speciali ad avere una durata di due anni e ad essere convertibile in lavoro.
Ma cosa succederà per le questioni di diritto intertemporale?
Per chi ha presentato la richiesta di asilo prima del 4 ottobre, secondo l’avvocata Origlia il richiedente potrebbe rientrare all’interno dei permessi per ‘casi speciali’: viene cioè applicata la vecchia normativa, con il riconoscimento di un permesso biennale, convertibile in lavoro.
Per le domande presentate dal 5 ottobre alla data di conversione in legge del decreto, il permesso di soggiorno che viene rilasciato assume la forma di ‘protezione speciale’, ha durata annuale e non potrà poi essere convertito in permesso di lavoro, anche nei casi in cui il titolare abbia già un contratto di lavoro.
E che cosa sono precisamente i permessi per casi speciali previsti dal decreto? Sono permessi rilasciati dal Questore su segnalazione della Commissione territoriale, per casi relativi a tratta, schiavitù o grave sfruttamento di cui il richiedente asilo sia stato vittima. Le vittime di violenza domestica, già riconosciute dall’art. 18-bis d.lgs. 286/98, rientrano in questa tipologia, per la quale il permesso ha durata di un anno e può essere convertibile per motivi di studio o lavoro.
Altro punto controverso previsto nella nuova legge, e presentato con un emendamento, riguarda l’istituzione di una lista di paesi di origine sicuri, di competenza dei Ministeri dell’Interno e di Giustizia, su indicazione di alcune agenzie internazionali: ciò comporta che sia il richiedente, proveniente da uno di questi paesi, a dover dimostrare gravi motivi a sostegno dell’impossibilità di fare ritorno lì. A ciò si affianca il nuovo concetto di ‘zone sicure’: la richiesta di asilo può essere rigettati nei casi in cui sia possibile rimpatriare il cittadino straniero in aree definite ‘sicure’ all’interno del suo paese di origine.
I richiedenti asilo non possono iscriversi all’anagrafe, quindi non possono avere accesso alla residenza.
‘In teoria, dunque, – sostiene ASGI – la mancata iscrizione anagrafica non dovrebbe essere fonte di pregiudizio per il richiedente asilo, che deve poter accedere a qualsiasi servizio che gli sarebbe stato erogato in quanto residente, senza necessità della carta di identità né della residenza. E’ tuttavia probabile che, erroneamente, molti enti continueranno a richiedere la residenza, ostacolando gravemente l’accesso dei richiedenti asilo a tutti quei servizi ai quali per legge hanno diritto sulla base del domicilio’.
Nei casi di resistenza a pubblico ufficiale, può essere revocato il permesso di soggiorno. Può essere addirittura revocata la cittadinanza, a chi l’ha acquisita, nei casi in cui si rilevino reati connessi al terrorismo. Per chi invece ne ha fatto richiesta i tempi di attesa vengono prolungati fino a 48 mesi.
Le campagne sullo ius soli vengono completamente smontate con questa legge, e soprattutto a nostro parere vengono a crearsi due gradi di cittadinanza: quella per poveri e socialmente vulnerabili, acquisita e non riconosciuta come un diritto, e quella naturale, propria di chi nasce ‘italiano‘.
Uno dei rischi è che si crei un imbuto molto difficile da gestire, una volta che andranno in scadenza i permessi di soggiorno non convertibili in lavoro.
Cosa potranno fare queste persone, se non essere costrette a delinquere, o fare accattonaggio ed essere sfruttate nel lavoro nero?
Queste sono solo alcune delle condizioni che cambieranno da questo momento e non sappiamo ancora come verranno interpretati alcuni punti della normativa; regna ancora molta confusione, anche tra gli esperti in materia, poiché la nuova legge lascia aperti molti punti, che dovranno essere colmati.
E non abbiamo assolutamente fatto cenno alle evidenti illegittimità costituzionali contenute nella legge, per l’approfondimento delle quali rimandiamo alla scheda proposta da ASGI.
Siamo consapevoli che il decreto, ormai legge, cambierà il profilo dell’accoglienza in Italia. Il quadro è a dir poco sconfortante, ma siamo stati sollecitati a non abbatterci, a non abbassare la guardia, ma soprattutto ad essere noi, associazioni ed enti che lavorano in prima persona nell’accoglienza a tutti i livelli, a fornire contributi dal nostro lavoro quotidiano per poter prospettare un cambiamento legislativo e culturale.
Lanciamo dunque la proposta a tutte le realtà locali e nazionali insieme a Xenia, per confrontarci e raccogliere gli stimoli che arrivano da altre realtà locali per poter costruire un cambiamento, una voce che abbatta il razzismo.